IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato  con
le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938,  n.  636  e  10  giugno
1940, n. 933; 
  Visti i decreti 23 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; 
  Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio
1939, n. 1279; 
  Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; 
  Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1956  del  Consiglio  di
amministrazione del Monte di  credito  su  pegno  di  Ravenna  e  del
commissario  provvisorio  del  Monte   di   credito   su   pegno   di
Bagnacavallo; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed   il
risparmio; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  Monte  di  credito  su  pegno  di  Bagnacavallo,  con  sede  in
Bagnacavallo (Ravenna), e' incorporato nel Monte di credito su  pegno
di 1a categoria di Ravenna, con sede in Ravenna. 
  Le modalita' dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi
eventualmente  dall'Istituto  incorporante  saranno   approvate   con
decreto del Ministro per il  tesoro,  a  norma  dell'art.  47,  primo
comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni e del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                               MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1957 
  Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 16. - CARLOMAGNO